Con DECRETO MINISTERIALE del 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 del 19.8.2011), il corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.
Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche.
2. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.
3. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le nostre sedi autorizzate. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore.
Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
6. La presenza degli allievi alle lezioni e’ attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto.
Sul registro di frequenza l’allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; è inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente. L’assenza di un partecipante e’ annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall’inizio della lezione.
7. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L’allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l’intero corso ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza del corso di formazione periodica.
8. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente: In tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose. La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all’art. 11, comma 1 del DM 16 ottobre 2009.
Da tenere presente che dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d’esame, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose.